La Carta dei Diritti del Passeggero
Carta dei Diritti del Passeggero 2009
Perchè voi non si vada in giro a dire che zingarate.com sia un sito di perditempo (quanto meno i suoi moderatori) che hanno l'unico obiettivo di scolarsi ettolitri di birra e girare il mondo alla ricerca di belle figliole da tampinare, questa volta ci siamo cimentati in qualcosa di utile.
Ci siamo letti la Carta dei Diritti del Passeggero, che recepisce le norme di compensazione ed assistenza ai passeggeri come elencate dal Regolamento Comunitario 261/2004 in vigore dal 17-feb-05 (scaricabile dal sito dell'ENAC) e di seguito ne abbiano riassunto i punti principali e, a nostro parere, più utili per il popolo dei viaggiatori.
E' ovvio che ci auguriamo che le vostre scorribande per il vecchio continente e non, vadano per il meglio, però se succede qualcosa adesso saprete come muovervi...
La Carta riconosce 3 disservizi e una conseguente serie di diritti ai passeggeri coinvolti; le disposizioni che seguono si applicano ai voli di linea e non (quindi anche alle nostre amate lowcost) ed ai passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario oppure da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione un aeroporto UE se il vettore e' comunitario. Vediamo nel dettaglio i vari casi.
Negato imbarco
Si verifica quando l'aereo parte ma voi rimanete a terra: si, stiamo proprio parlando di quella vigliaccata comunemente detta overbooking. Ci sono due possibilità:
1 - Il vettore e' obbligato innanzitutto a verificare se vi siano dei volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare nonché all'assistenza.
Assistenza come da art. 9 => Avete diritto a titolo gratuito a::
* Pasti e bevande (senza esagerare) in congrua relazione alla durata dell'attesa + 2 telefonate o fax o mail.
* In caso di volo alternativo il giorno successivo, sistemazione in albergo + trasporto tra albergo e aeroporto.
In ogni caso, non fate i soliti buzzurri e ricordate che le persone a mobilita' ridotta ed i loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento, nonche' i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza!
2 - Se il numero dei martiri non basta, il vettore puo' negare l'imbarco a dei passeggeri non consenzienti (voi). E' pero' obbligato a fornirvi l'assistenza specificata sopra, il rimborso o imbarco su volo alternativo e una compensazione pecuniaria.
Rimborso o imbarco su volo alternativo come da art. 8 => Potete scegliere tra:
* Rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate, nonchè un eventuale volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile.
* Imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile.
* Imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, ad una data alternativa di vostro gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
Se la vostra città di destinazione ha più di un aeroporto ed il volo che vi propongono è su uno scalo diverso da quello per cui avevate prenotato, tutte le spese di trasferimento sono a carico della compagnia.
Compensazione pecuniaria come da art. 7 => il vettore deve sborsarvi dei begli euri. Nello specifico:
* 250€ per le tratte fino a 1.500 km
* 400€ per le tratte intercomunitarie superiori ai 1.500 km e per tutte quelle comprese tra i 1.500 e i 3.500 km
* 600€ per le tratte superiori ai 3.500 km al di fuori della UE.
Ci sono però 2 casi in cui non beccate una lira.
a - se la compagnia vi ha avvisato della cancellazione del volo prima del vostro arrivo in aeroporto con armi e bagagli e cioè:
* con almeno due settimane di preavviso;
* tra due settimane e sette gg prima, offrendovi pero' un volo alternativo in partenza non piu' di due ore prima del vostro e che vi scarichi a destinazione al max dopo quattro ore rispetto all'orario del vostro volo originario;
* meno di sette gg prima, offrendovi pero' un volo alternativo in partenza non piu' di di un ora prima del vostro e che vi scarichi a destinazione al max dopo due ore rispetto al vostro volo originario.
b - se la compagnia riesce a dimostrare che la cancellazione del volo e' dovuta ad evento eccezionale. Deve però mettervelo per iscritto (dovete pretenderlo!) così che voi possiate poi impugnare questo documento in tribunale: ricordatelo bene, è il giudice che decide l'eccezionalità dell'evento, non la compagnia.
Inoltre il vettore può dimezzare gli importi della compensazione pecuniaria se e' in grado di offrirvi un volo alternativo (come da art. 8) che vi porti a destinazione rispettivamente al max due, tre o quattro ore dopo l'orario previsto del vostro volo iniziale.
La compensazione deve esservi corrisposta in contanti, tramite bonifico, con assegni o, solo se siete daccordo, con buoni viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dal prezzo che avete pagato per il biglietto.
Ricapitolando, innanzitutto la compagnia chiede se ci sono volontari disposti a rinunciare al volo in cambio dell'assistenza e di benefici vari da stabilire; qualora non bastassero, se voi siete uno degli sfigati a cui negano l'imbarco, sappiate che dovete pretendere SEMPRE assistenza, il rimborso o l'imbarco su di un volo alternativo, ed infine la compensazione pecuniaria, che però non vi tocca qualora si verificasse uno dei due casi (o entrambi) di esclusione indicati sopra.
Cancellazione del volo
Girano, eccome se girano, però non è il caso di scoraggiarsi o lasciarsi andare a facili linciaggi, doveste mai incappare in qualche sfortunato dipendente della compagnia incriminata. Avete infatti tre diversi diritti, contemplati dall'art. 5 del Regolamento 261/04.
Rimborso o imbarco su volo alternativo come da art. 8 => Potete scegliere tra:
* Rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate, nonchè un eventuale volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile.
* Imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile.
* Imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, ad una data alternativa di vostro gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
Se la vostra città di destinazione ha più di un aeroporto ed il volo che vi propongono è su uno scalo diverso da quello per cui avevate prenotato, tutte le spese di trasferimento sono a carico della compagnia.
Assistenza come da art. 9 => Avete diritto a titolo gratuito a:
* Pasti e bevande (senza esagerare) in congrua relazione alla durata dell'attesa + 2 telefonate o fax o mail.
* In caso di volo alternativo il giorno successivo, sistemazione in albergo + trasporto tra albergo e aeroporto.
In ogni caso, non fate i soliti buzzurri e ricordate che le persone a mobilita' ridotta ed i loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento, nonche' i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza!
Compensazione pecuniaria come da art. 7 => il vettore deve sborsarvi dei begli euri. Nello specifico:
* 250€ per le tratte fino a 1.500 km
* 400€ per le tratte intercomunitarie superiori ai 1.500 km e per tutte quelle comprese tra i 1.500 e i 3.500 km
* 600€ per le tratte superiori ai 3.500 km al di fuori della UE.
Ci sono però 2 casi in cui non beccate una lira.
a - se la compagnia vi ha avvisato della cancellazione del volo prima del vostro arrivo in aeroporto con armi e bagagli e cioè:
* con almeno due settimane di preavviso;
* tra due settimane e sette gg prima, offrendovi pero' un volo alternativo in partenza non piu' di due ore prima del vostro e che vi scarichi a destinazione al max dopo quattro ore rispetto all'orario del vostro volo originario;
* meno di sette gg prima, offrendovi pero' un volo alternativo in partenza non piu' di di un ora prima del vostro e che vi scarichi a destinazione al max dopo due ore rispetto al vostro volo originario.
b - se la compagnia riesce a dimostrare che la cancellazione del volo e' dovuta ad evento eccezionale. Deve però mettervelo per iscritto (dovete pretenderlo!) così che voi possiate poi impugnare questo documento in tribunale: ricordatelo bene, è il giudice che decide l'eccezionalità dell'evento, non la compagnia.
Inoltre il vettore può dimezzare gli importi della compensazione pecuniaria se e' in grado di offrirvi un volo alternativo (come da art. 8) che vi porti a destinazione rispettivamente al max due, tre o quattro ore dopo l'orario previsto del vostro volo iniziale.
La compensazione deve esservi corrisposta in contanti, tramite bonifico, con assegni o, solo se siete daccordo, con buoni viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dal prezzo che avete pagato per il biglietto.
Ricapitolando, l'assistenza, il rimborso o l'imbarco su volo alternativo e la compensazione sono dovute SEMPRE; tuttavia la compensazione non si applica qualora si verificasse uno dei due casi (o entrambi) di esclusione indicati sopra.
ritardo superiore alle 3 ore: rimborso minimo di euro 250
Il regolamento 261/2004/EC prevede che si possa chiedere la "compensation" solo per i voli cancellati...ma ci sono 2 sentenze della Corte Europea di Giustiza (c-402/07 e c-432/07 che trovate al link: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/) che equiparano un volo ritardato più di tre ore ad un volo cancellato: se il volo delle 10 parte alle 14 equivale a dire che quello delle 10 è stato cancellato!
CHIEDETE PERTANTO NON IL RIMBORSO, MA IL RISARCIMENTO COME PREVISTO DALLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA!!!
Grazieeeeee
Vi leggo sempre e ottengo ciò che mi serve e ogni volta che viaggio mi tornate utili.
Anche Delitto e castigo é super..
Silvana
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